Art. 10.
(Modalità di concessione dei contributi selettivi. Commissione per il cinema e l'audiovisivo).

      1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), è deliberata dalla Commissione per il cinema e l'audiovisivo ai sensi del comma 2.

 

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      2. Con la delibera di cui al comma 1 la Commissione per il cinema e l'audiovisivo determina l'ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione. La procedura per l'approvazione della delibera e la documentazione richiesta sono determinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia, da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento.
      3. L'Agenzia, previa verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione prodotta dall'impresa e relativa alla richiesta dei contributi di cui all'articolo 7, rilascia, entro un anno dalla delibera di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorizzazione di cui all'articolo 12. Tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, su richiesta dell'impresa per motivate circostanze di particolare rilievo. Alla scadenza del termine di un anno dalla delibera di cui al comma 2, in difetto della predetta autorizzazione, l'impresa decade dalla concessione del contributo.